| STATUTO DEL COMUNE DI CASTROCIELO (Frosinone)
(Approvato con deliberazione del consiglio comunale 6 febbraio
2001, n. 3).
TITOLO I°
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Autonomia statutaria
1. Il Comune di Castrocielo:
a) è Ente autonomo locale con rappresentatività
generale secondo i principi della Costituzione e nel rispetto
delle leggi della Repubblica Italiana;
b) è Ente democratico che crede nei principi europeistici,
della pace e della solidarietà;
c) si riconosce in un sistema statuale unitario di tipo federativo
e solidale, basato sul principio dell’autonomia degli enti
locali;
d) considerata la peculiare realtà territoriale e sociale
in cui si colloca, rivendica per sé e per gli altri Comuni
uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali,
ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell’organizzazione
dei servizi pubblici o di pubblico interesse. Ciò nel rispetto
del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità
pubblica compete all’autorità territorialmente e
funzionalmente più vicina ai cittadini;
e) valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali;
f) realizza con i poteri e gli istituti del presente statuto,
l’autogoverno della comunità di tutti coloro che
vivono nel territorio comunale.
Art. 2
Finalità
1. Il Comune rappresenta unitariamente gli interessi
della comunità, ne cura lo sviluppo e il progresso civile
nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali.
2. Il Comune promuove e tutela l’equilibrato assetto del
territorio e concorre, insieme alle altre istituzioni nazionali
e internazionali, alla riduzione dell’inquinamento, assicurando,
nell’ambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse,
i diritti e le necessità delle persone di oggi e delle
generazione future. Tutela la salute dei cittadini e salvaguardia
altresì la consistenza delle diverse specie viventi e delle
biodiversità.
3. Il Comune inoltre ispira la propria azione alle seguenti finalità:
a) dare pieno diritto alla effettiva partecipazione dei cittadini,
singoli e associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa,
economica e sociale del Comune di Castrocielo; a tal fine sostiene
e valorizza l’apporto costruttivo e responsabile del volontariato
e delle libere associazioni;
b) valorizzazione e promozione delle attività culturali
e sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle persone;
c) tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali,
paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali
presenti sul proprio territorio, assumendo il metodo V.I.A. (Valutazione
Impatto Ambientale) come criterio generale per la salvaguardia
e la valorizzazione del territorio e degli ecosistemi, secondo
le leggi vigenti, privilegiando:
· la valorizzazione:
- dei resti della cinta muraria di “Aquinum”;
- del basolato della via Latina;
- della Porta Orientale (“Capuana”);
- dell’Anfiteatro;
- dei ruderi della Porta Occidentale;
- dei resti di un antico edificio romano (“edificio absidato”);
- dei resti della villa romana di epoca repubblicana identificata
con la celebre “Villa Euchelia”;
- della suggestiva processione del Lunedì di Pasqua a cui
prende parte tutta la popolazione e che si conclude con l’incontro
delle Madonne di Castrocielo e di Colle San Magno, con il tradizionale
“bacio” delle Madonne e con la caratteristica “inchinata”.
· la definizione di azioni-modello da perseguire con la
partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte
politiche della comunità;
· l’individuazione di spazi per:
- l’attuazione di politiche tendenti alla valorizzazione
delle attività artigianali, un tempo fiorenti;
- conservazione della cultura espressa dai dialetti e dal teatro
popolare, nonché dal ricordo dei cittadini particolarmente
meritevoli per valori civili e militari;
d) valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità,
promovendo la partecipazione dell’iniziativa imprenditoriale
dei privati alla realizzazione del bene comune;
e) sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono
obiettivi di carattere mutualistico e sociale;
f) tutela della vita umana, della persona e della famiglia, valorizzazione
sociale della maternità e della paternità, assicurando
sostegno alle corresponsabilità dei genitori nell’impegno
della cura e dell’educazione dei figli, anche tramite i
servizi sociali ed educativi,; garanzia del diritto allo studio
e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro
istituzionale ispirato alla libertà di educazione;
g) rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche,
culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione
dei valori e della cultura della tolleranza;
h) sostegno alla realizzazione di un sistema globale e integrato
di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate
e svantaggiate;
i) riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali,
politiche e sociali fra i sessi.
Art. 3
Territorio e sede comunale
1. Il territorio del Comune si estende per 27,93 Kmq; confina
con i Comuni di Roccasecca, Colle San Magno, Piedimonte San Germano,
Aquino e Pontecorvo.
2. Il Palazzo Civico, sede comunale, è ubicato nel centro
urbano.
3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente
nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in
caso di necessità o per particolari esigenze.
4. All’interno del territorio del Comune di Castrocielo
non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni
del Comune in materia, l’insediamento di centrali nucleari,
né lo stanziamento o il transito di ordigni bellici nucleari
e scorie radioattive.
Art. 4
Stemma, gonfalone, fascia tricolore, distintivo del Sindaco e
festa patronale
1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica
con il nome di Castrocielo.
2. Il comune ha il proprio stemma ed il sigillo comunale mostra
un castello con tre torricelle, di cui la centrale è più
alta, con ai lati le iniziali “C.P.”, vale a dire
Comunitas Palatioli, essendo stato “Palazzolo” per
lungo tempo il nome del luogo.
3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, ed ogni
qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione
dell’ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può
disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.
4. La Giunta può autorizzare l’uso e la riproduzione
dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove
sussista un pubblico interesse.
5. La fascia tricolore, che è il distintivo del sindaco,
è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma
del Comune.
6. Il Comune valorizza la festa del Santo Patrono, Santa Lucia,
che ricorre il 13 dicembre di ogni anno.
Art. 5
Pari opportunità
1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra
uomini e donne:
a) riserva alle donne posti di componenti le commissioni consultive
interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui
all’art. 61, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni. L’eventuale oggettiva
impossibilità deve essere adeguatamente motivata;
b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità
di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite
dalla presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
della Funzione Pubblica;
c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi
di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale
alla loro presenza nei ruoli organici;
d) adotta tutte le misure per attuare le direttive dell’
Unione europea in materia di pari opportunità, sulla base
di quanto disposto dalla presidenza del consiglio dei Ministri
– dipartimento della funzione pubblica.
2. Per la presenza di entrambi i sessi nella Giunta comunale,
trova applicazione il successivo articolo 30.
Art. 6
Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate
1. Il comune promuove forme di collaborazione con altri comuni
e l’Azienda Sanitaria Locale, per dare attuazione agli interventi
sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104,
nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di
programma di cui all’art. 34 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.
267, dando priorità agli interventi di riqualificazione,
di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.
2. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi
a favore delle persone handicappate con i servizi sociali, sanitari,
educativi e di tempo libero operanti nel Comune, il Sindaco provvede
ad istituire e nominare un comitato di coordinamento del quale
fanno parte i responsabili dei servizi medesimi.
3. All’interno del comitato viene istituita una segreteria
che provvede a tenere i rapporti con le persone handicappate ed
i loro familiari.
Art. 7
Conferenza Stato-Città-Autonomie locali
1. Nell’ambito del decentramento di cui alla L. 15 marzo
1997, n. 59, il Comune si avvale della conferenza stato-città-autonomie
locali, in particolare per:
a) l’informazione e le iniziative per il miglioramento dell’efficienza
dei servizi pubblici locali;
b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi
dell’articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 e
successive modificazioni;
c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni
che coinvolgono più Comuni, da celebrare in ambito nazionale.
Art. 8
Tutela dei dati personali
1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee,
che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga
nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché
della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge
31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.
Art. 9
Consiglio comunale dei ragazzi
1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi
alla vita collettiva può promuovere l’elezione del
Consiglio comunale dei ragazzi.
2. Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare
in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale,
sport, tempo libero, giochi, rapporti con l’associazionismo,
cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani
ed agli anziani, rapporti con l’Unicef.
3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio
comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.
Art. 10
Programmazione e cooperazione
1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli
strumenti della programmazione, della pubblicità e della
trasparenza, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali,
economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.
2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e
la cooperazione con i Comuni vicini, con la Provincia di Frosinone,
con la Regione Lazio e la 15ª Comunità Montana “Valle
del Liri” di Arce.
TITOLO II°
ORDINAMENTO STRUTTURALE
CAPO I°
ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI
Art. 11
Organi
1. Sono organi del Comune in Consiglio comunale,
il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite
dalla legge e dal presente statuto.
2. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo
politico e amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dell’Amministrazione
ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita
inoltre le funzioni di Ufficiale di governo secondo le leggi dello
Stato.
4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa
del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei
confronti del Consiglio.
Art. 12
Deliberazioni degli organi collegiali
1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola,
con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le
deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una
facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento
delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione
dell’azione da questi svolta.
2. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione
avvengono attraverso i responsabili degli uffici e dei servizi;
la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della
Giunta è curata dal Segretario comunale, secondo le modalità
ed i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del
Consiglio.
3. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si
trova in stato di incompatibilità: in tal caso è
sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della
Giunta nominato dal Presidente, di norma il più giovane
di età.
4. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario
comunale.
Art. 13
Consiglio comunale
1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa
e funzionale e, rappresentando l’intera comunità,
delibera l’indirizzo politico-amministrativo ed esercita
il controllo sulla sua applicazione. Il Presidente del Consiglio
comunale è di norma il Sindaco; la presidenza del Consiglio
comunale, ad ogni buon fine può essere attribuita ad un
consigliere comunale.
2. L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo
scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.
3. Il Consiglio comunale esercita la potestà e le competenze
stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni
conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure
stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
4. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina
e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende
ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti
dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all’arco
temporale del mandato politico-amministrativo dell’organo
consiliare.
5. Il Consiglio comunale conforma l’azione complessiva dell’Ente
ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità
ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione
amministrativa.
6. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l’individuazione
degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità
di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti
necessari.
7. Il Consiglio comunale ispira la propria azione al principio
di solidarietà.
Art. 14
Sessioni e convocazione
1. L’attività del Consiglio comunale si svolge in
sessione ordinaria o straordinaria.
2. Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute
nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti
all’approvazione delle linee programmatiche del mandato,
del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque
giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno
tre. In caso d’eccezionale urgenza la convocazione può
avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
4. La convocazione del Consiglio e l’ordine del giorno degli
argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa
o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri. Ove la presidenza
del Consiglio comunale sia stata attribuita ad un consigliere
comunale, la convocazione del Consiglio e l’ordine del giorno
degli argomenti da trattare è effettuata dal Presidente
del Consiglio su richiesta del Sindaco oppure di almeno un quinto
dei consiglieri; in ogni caso la riunione deve tenersi entro 20
giorni e devono essere inseriti all’ordine del giorno gli
argomenti proposti dai consiglieri, purché di competenza
consiliare.
5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti
contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun
consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune, la
consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.
6. L’integrazione dell’ordine del giorno con altri
argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata
già effettuata la convocazione è sottoposta alle
medesime condizioni di cui al comma precedete e può essere
effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata
convocata la seduta.
7. L’elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso
nell’albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello
stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato
in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere
messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno quattro giorni
prima della seduta nel caso si sessioni ordinarie, almeno due
giorni prima nel caso di sessioni straordinarie ed almeno dodici
ore nel caso di eccezionale urgenza.
9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti
dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
10. La prima convocazione del Consiglio comunale subito dopo le
elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro 10
giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi
entro 10 giorni dalla convocazione.
11. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso
del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio comunale;
il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle
elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal vice Sindaco.
Art. 15
Linee programmatiche di mandato
1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo
avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco,
sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni
ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire
nella definizione delle linee programmatiche proponendo le integrazioni,
gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi
emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del
Consiglio comunale.
3. Con cadenza almeno annuale il Consiglio provvede, in sessione
straordinaria, a verificare l’attuazione di tali linee,
da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori. E’ facoltà
del consiglio provvedere ad integrare nel corso della durata del
mandato con adeguamenti strutturali e/o modifiche le linee programmatiche,
sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero
emergere in ambito locale.
Art. 16
Commissioni
1. Il Consiglio comunale potrà istituire, con apposita
deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per
fini di controllo di indagine, di inchiesta, di studio. Dette
commissioni sono composte solo da consiglieri comunali con criterio
proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzioni
di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita
ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l’oggetto
e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito
regolamento.
3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza
assoluta dei componenti del Consiglio.
Art. 17
Consiglieri
1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri
sono regolati dalla legge; essi rappresentato l’intera comunità
alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere
che, nell’elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior
numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate
dal più anziano di età.
3. I Consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie
per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati
decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo
il Sindaco, oppure il Presidente del Consiglio comunale ove esista,
a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza
maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione
scritta, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo.
Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative
delle assenza, nonché fornire al Sindaco, o al Presidente
eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella
comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore
a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo
termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente
conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere
interessato.
Art. 18
Diritti e dovere dei Consiglieri
1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze,
mozioni e proposte di deliberazione.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa
e di controllo dei Consiglieri comunali sono disciplinati dal
regolamento del Consiglio comunale.
3. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici
del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti,
tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento
del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite
dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti,
anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai
fini dell’attività amministrativa e sono tenuti al
segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre
essi hanno diritto a ottenere da parte del Sindaco, oppure dal
Presidente del Consiglio comunale ove esista, una adeguata e preventiva
informazione sulle questione sottoposte all’organo, anche
attraverso l’attività della conferenza dei capigruppo,
di cui al successivo art. 19 del presente statuto.
4. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio
nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli
avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione
ufficiale.
Art. 19
Gruppi consiliari
1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto
previsto nel regolamento del Consiglio comunale e ne danno comunicazione
al Sindaco e al Segretario comunale unitamente alla indicazione
del nome del Capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà
o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle
liste che si sono presentate alle elezioni ed i relativi capigruppo
nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato
il maggior numero di preferenze.
2. I Consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti
alle liste elettorali nei quali sono stati eletti.
3. E’ istituita presso il Comune di Castrocielo, la conferenza
dei capigruppo, finalizzata a rispondere alle finalità
generali indicate dall’art. 18, comma 3°, del presente
statuto, nonché dell’art. 39 del D.Lgs del 18 agosto
2000, n. 267. La disciplina, il funzionamento e le specifiche
attribuzioni sono contenute nel regolamento del Consiglio comunale.
4. I Capigruppo consiliari sono domiciliati presso l’impiegato
addetto all’ufficio Protocollo del Comune.
5. Ai Capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente,
una copia della documentazione inerente agli atti utili all’espletamento
del proprio mandato.
6. I Gruppi consiliari hanno diritto a riunirsi in un locale comunale
messo a disposizione, per tale scopo, dal Sindaco.
Art. 20
Sindaco
1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale
e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è
membro del Consiglio comunale.
2. Egli rappresenta il Comune ed è l’organo responsabile
dell’Amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato
connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive
al Segretario comunale, al Direttore generale, se nominato, ed
ai responsabili degli uffici e dei servizi in ordine agli indirizzi
amministrativi e gestionali, nonché sull’esecuzione
degli atti.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi,
dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all’espletamento
delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli
ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo
sull’attività degli Assessori e delle strutture gestionali
ed esecutive.
4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio,
provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti
del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi
espresso dal Consiglio comunale, nell’ambito dei criteri
eventualmente indicati dalle regione, e sentite le categorie interessate
a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici
esercizi e servizi pubblici, nonché previo accordo con
i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni
interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici
pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle
diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo
alle esigenze delle persone che lavorano.
6. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate
dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo
di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione
delle competenze connesse all’ufficio.
Art. 21
Attribuzioni di amministrazione
1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’Ente, può
delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori
o consiglieri ed è l’organo responsabile dell’amministrazione
del Comune; in particolare il Sindaco:
a) dirige e coordina l’attività politica e amministrativa
del Comune nonché l’attività della Giunta
e dei singoli Assessori;
b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma
con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
c) convoca i comizi per i referendum previsti dall’art.
8 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n° 267 ;
d) adotta le ordinanze con tingibili e urgenti previste dalla
legge;
e) nomina il Segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa
deliberazione della Giunta comunale, le funzioni di Direttore
generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con
altri Comuni per la nomina del Direttore generale;
f) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce
gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna.
Art.22
Rappresentanza dell’Ente
1. Il Sindaco è il legale rappresentante dell’Ente.
2. L’esercizio della rappresentanza, compresa quella in
giudizio, è attribuibile a ciascun responsabile del servizio
in base a una delega rilasciata dal Sindaco al responsabile del
servizio individuato.
3. La delega può essere di natura generale: con essa il
Sindaco assegna al responsabile del servizio delegato l’esercizio
della rappresentanza per tutto il tempo del suo mandato, oppure
per una parte di esso, per il compimento dei seguenti atti:
· rappresentanza in giudizio, con la possibilità
di conciliare, transigere e rinunciare agli atti;
· stipulazione di convenzioni tra comuni per lo svolgimento
di funzioni e servizi determinati.
4. Il Sindaco può, altresì, delegare nelle medesime
forme di cui sopra, ciascun Assessore o consigliere, per il compimento
dei seguenti atti, caratterizzati da una funzione di rappresentanza
politico istituzionale:
· rappresentanza dell’ Ente in manifestazioni politiche;
· stipulazione di convenzioni per la costituzione di consorzi,
unioni di comuni.
Art. 23
Attribuzioni di vigilanza
1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza
acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni
e gli atti, anche riservati, e può disporre l’acquisizione
di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali,
le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all’Ente,
tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il
Consiglio comunale..
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e
promuove, direttamente od avvalendosi del Segretario comunale
o del Direttore generale, se nominato, le indagini e le verifiche
amministrative sull’intera attività del Comune.
3. Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare
che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società
appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo
gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi
attuativi espressi dalla Giunta.
Art. 24
Attribuzioni di organizzazione
1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
a) stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle
sedute del Consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo
presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è
formulata da un quinto dei Consiglieri;
b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli
organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti,
nei limiti previsti dalle leggi;
c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione
e la presiede;
d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio
in quanto di competenza consiliare.
Art. 25
Vice Sindaco
1. Il vice Sindaco nominato tale dal Sindaco è l’Assessore
che ha la delega generale per l’esercizio di tutte le funzioni
del Sindaco, in caso di assenza od impedimento di quest’ultimo.
2. In caso di assenza o impedimento del vice Sindaco, alla sostituzione
del Sindaco provvede l’Assessore più anziano di età.
Art. 26
Delegati del Sindaco
1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento,
ad ogni Assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi
di materie e con delega a firmare gli atti relativi.
2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco
uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano
agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo.
3. Il Sindaco può modificare l’attribuzione dei compiti
e delle funzioni di ogni Assessore ogniqualvolta, per motivi di
coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti
commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio
in occasione della prima seduta utile.
5. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può
avvalersi di Consiglieri, compresi quelli della minoranza.
Art.27
Mozioni di sfiducia
1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del
Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione
di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza
assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta
da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare
a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima
di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del
Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi dell’art.
141 del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n.267.
Art. 28
Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco
1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco diventano efficaci
ed irrevocabili decorso il termine di venti giorni dalla loro
presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento
del Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.
2. L’impedimento permanente del Sindaco viene accertato
da una commissione di 5 (cinque) persone eletta dal Consiglio
comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara
fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell’impedimento.
3. La procedura per la verifica dell’impedimento viene attivata
dal vice Sindaco o, in mancanza, dall’Assessore più
anziano di età che vi provvede di intesa con i Gruppi consiliari.
4. La commissione nel termine di trenta giorni dalla nomina relaziona
al Consiglio sulle ragioni dell’impedimento.
5. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica,
salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione,
entro dieci giorni dalla presentazione.
Art. 29
Giunta comunale
1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa,
collabora col Sindaco al governo del Comune ed impronta la propria
attività ai principi della trasparenza e dell’efficienza.
2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli
obiettivi e delle finalità dell’Ente nel quadro degli
indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali
approvate dal Consiglio comunale. In particolare, la Giunta esercita
le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli
obiettivi e i programmi da attuare ed adottando gli altri atti
rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza
dei risultati dell’attività amministrativa e delle
gestione agli indirizzi impartiti.
3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale sulla
sua attività.
Art. 30
Composizione
1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero minimo
di 4 (quattro) e massimo di 6 (sei) assessori di cui uno è
investito della carica di vice Sindaco.
2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; possono
tuttavia essere nominati anche assessori al di fuori del Consiglio,
fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità
e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale.
3. Gli assessori non consiglieri possono partecipare alle sedute
del Consiglio ed intervenire nella discussione, ma non hanno diritto
di voto.
Art. 31
Nomina
1. Il vice Sindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati
dal Sindaco e presentati al Consiglio comunale nella prima seduta
successiva alle elezioni.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone
comunicazione al Consiglio.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato
giuridico degli Assessori, nonché gli istituti della decadenza
e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque
far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco
rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità
di primo grado, di affiliazione ed i coniugi.
4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane
in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione
del rinnovo del Consiglio comunale.
Art. 32
Funzionamento della Giunta
1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che
coordina e controlla l’attività degli Assessori e
stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto
conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della
Giunta saranno stabilite da apposito regolamento. In assenza del
citato regolamento esse sono stabilite in modo informale dalla
Giunta.
3. Le sedute sono valide se è presente almeno la metà
dei componenti della Giunta, oltre al Sindaco e le deliberazioni
sono adottate a maggioranza dei presenti.
4. In caso di parità di voti, prevale quello del Sindaco.
Art. 33
Competenze
1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune,
opera attraverso deliberazioni collegiali e compie tutti gli atti
rientranti ai sensi dell’art. 107, commi 1° e 2°,
del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, nelle funzioni degli organi
di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e
che non ricadano nelle competenze del Sindaco, previste dalle
leggi o dal presente statuto; collabora con il Sindaco nell’attuazione
degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente
al Consiglio sulla propria attività e svolge attività
propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
2. E’, altresì, di competenza della Giunta l’adozione
dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi,
nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
3. La Giunta, in particolare, nell’esercizio delle attribuzioni
di governo e delle funzioni organizzative:
a) propone al Consiglio i regolamenti;
b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti
che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio
e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità
ai responsabili dei servizi comunali;
c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti
da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo
con gli organi di partecipazione e decentramento;
e) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio
i criteri per la determinazione di quelle nuova;
f) nomina i membri delle Commissioni esaminatrici delle procedure
selettive;
g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad
enti e persone;
h) nomina e revoca il Direttore generale o autorizza il Sindaco
a conferire le relativi funzioni al Segretario comunale;
i) dispone l’accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni;
j) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e
costituisce l’ufficio comunale per le elezioni; cui è
rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento;
k) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione
dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato
quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto
ad altro organo;
l) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
m) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali
che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell’Ente;
n) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati,
i parametri, gli standard ed i carichi funzionali di lavoro per
misurare la produttività dell’apparato, sentito il
Direttore generale, se nominato;
o) determina, sentito l’organo di revisione contabile, i
misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di
gestione;
p) approva il P.E.G. su proposta del Direttore generale, se nominato.
TITOLO III°
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E
DIRITTI DEI CITTADINI
CAPO I°
PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
Art. 34
Partecipazione dei cittadini
1. Il Comune garantisce l’effettiva partecipazione democratica
di tutti i cittadini all’attività politico-amministrativa,
economica e sociale della comunità anche su base di quartiere
e frazione. Considera, a tal fine, con favore, il costituirsi
di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico
alle predette attività.
2. Nell’ esercizio delle sue funzioni e nella formazione
ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura
la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni
sociali.
3. Ai fini di cui al comma precedente l’Amministrazione
comunale favorisce:
a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di
scelta;
b) l’iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti
dalle leggi vigenti.
4. L’Amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza
la libertà, l’autonomia e l’uguaglianza di
trattamento di tutti i gruppi ed organismi.
5. Nel procedimento relativo all’adozione di atti che incidano
su situazioni giuridiche soggettive sono garantite forme di partecipazione
degli interessati secondo le modalità stabilite dall’apposito
regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo,
nell’osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto
1990, n. 241.
Art. 35
Riunioni e assemblee
1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà
e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi
sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento
in forme democratiche delle attività politiche, sociali,
culturali, sportive e ricreative.
2. L’Amministrazione comunale ne facilita l’esercizio
mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi
e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono
nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano
richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le
condizioni e le modalità d’uso, appositamente deliberate,
dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione
alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone
e alle norme sull’esercizio dei locali pubblici.
3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il
pagamento di un corrispettivo.
4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini,
di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:
a) per la formazione di comitati e commissioni;
b) per dibattere problemi;
c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.
Art. 36
Consultazioni
1. Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o
su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini,
i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle
forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti
di loro interesse.
2. Consultazioni, nelle forme previste nell’apposito regolamento,
devono tenersi nel procedimento relativo all’adozione di
atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.
3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei
conseguenti atti.
4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo
che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.
Art. 37
Istanze petizioni e proposte
1. Gli elettori del Comune, possono rivolgere istanze e petizioni
al Consiglio e alla Giunta comunale relativamente ai problemi
di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove
o di revoca delle precedenti.
2. Il Consiglio comunale e la Giunta, entro 30 giorni dal ricevimento,
dovranno adottare i provvedimenti di competenza. Se impossibilitati
ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione
prenderanno atto del ricevimento dell’istanza o petizione
precisando lo stato del procedimento. Copia della determinazione
sarà trasmessa, entro cinque giorni al presentatore e al
primo firmatario della medesima.
3. Le proposte dovranno essere sottoscritte almeno da 100 (cento)
elettori con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum
popolari.
Art. 38
Cittadini dell’Unione europea - Stranieri soggiornati -
Partecipazione alla vita
Pubblica locale
1. Al fine di assicurare la partecipazione alla vita pubblica
locale dei cittadini dell’Unione europea e degli stranieri
regolarmente soggiornanti, il Comune:
a) favorirà la inclusione, in tutti gli organi consultivi
locali, dei rappresentanti dei cittadini dell’Unione europea
e degli stranieri regolarmente soggiornanti;
b) promuoverà la partecipazione dei cittadini dell’Unione
europea e degli stranieri in possesso di regolare permesso di
soggiorno alla vita pubblica locale.
CAPO II°
ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO
Art. 39
Associazionismo
1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo
presenti sul proprio territorio.
2. A tal fine, la Giunta comunale, ad istanza delle interessate,
registra le associazioni che operano sul territorio comunale,
ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario
che l’associazione depositi in Comune copia dello statuto
e comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante.
4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete
o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali
espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente
statuto.
5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il
loro bilancio.
6. Il Comune può promuovere ed istituire la consulta delle
associazioni.
Art. 40
Diritti delle associazioni
1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite
del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati
di cui è in possesso l’Amministrazione e di essere
consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell’Ente
nel settore in cui essa opera.
2. In particolare, l’Unione Italiana Ciechi – O.N.L.U.S.
– Sezione Prov.le di Frosinone esercita le funzioni di tutela
e rappresentanza degli interessi morali e materiali dei ciechi
ad essa riconosciute con D.P.R. 23/12/1978.
3. Le scelte amministrative che incidono sull’attività
delle associazioni devono essere precedute dall’acquisizione
di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.
4. I pareri devono pervenire all’Ente nei termini stabiliti
nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori
a 30 (trenta) giorni.
Art. 41
Contributi alle associazioni
1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione
dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo
svolgimento dell’attività associativa.
2. Il Comune può altresì mettere a disposizione
delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi
in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento
delle strutture, beni o servizi dell’Ente è stabilita
in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni
pari opportunità.
4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con
le associazioni di volontariato, riconosciute a livello nazionale
ed inserite nell’apposito albo regionale; l’erogazione
dei contributi e le modalità della collaborazione verranno
stabilite in apposito regolamento.
5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura
dall’Ente devono redigere al termine di ogni anno apposito
rendiconto che ne evidenzi l’impiego.
Art. 42
Volontario
1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento
della popolazione in attività volte al miglioramento della
qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare
delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché
per la tutela dell’ambiente.
2. Il volontariato potrà collaborare a progetti, strategie,
studi e sperimentazioni dell’Ente.
3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività
volontarie e gratuite nell’interesse collettivo e ritenute
di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore
riuscita e siano tutelate sotto l’aspetto infortunistico.
CAPO III°
REFERENDUM
Art. 43
Azione referendaria
1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi
in materia di esclusiva competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum:
a) in materia di tributi locali e di tariffe;
b) su attività amministrative vincolate da leggi statali
o regionali;
c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria
nell’ultimo quinquennio
3. I soggetti promotori del referendum possono essere:
a) Il trenta per cento del corpo elettorale;
b) Il Consiglio comunale.
4. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni
elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
Art. 44
Disciplina del referendum
1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità
di svolgimento del referendum.
2. In particolare il regolamento deve prevedere:
a) i requisiti di ammissibilità;
b) i tempi;
c) le condizioni di accoglimento;
d) le modalità organizzative;
e) i casi di revoca e sospensione;
f) le modalità di attuazione.
Art. 45
Effetti del referendum
1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla
votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi
diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei
voti validamente espressi.
2. Se l’esito è stato favorevole, il Sindaco è
tenuto a proporre al Consiglio comunale, entro sessanta giorni
dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull’oggetto
del quesito sottoposto a referendum.
3. Entro lo stesso termine, se l’esito è stato negativo,
il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio
la deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum.
CAPO IV°
DIRITTO DI ACCESSO E INFORMAZIONE
Art. 46
Accesso agli atti
1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli
atti dell’Amministrazione comunale e dei soggetti, anche
privati, che gestiscono servizi pubblici.
2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti
che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o
sottoposti a limiti di divulgazione.
3. La consultazione degli atti di cui al primo comma deve avvenire
senza particolari formalità, con richiesta motivata dell’interessato,
nei tempi stabiliti da apposito regolamento.
4. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli
articoli di legge che impediscono la divulgazione dell’atto
richiesto.
5. Il regolamento stabilisce i tempi, le modalità e le
limitazioni per l’esercizio dei diritti previsti nel presente
articolo.
Art. 47
Diritti del contribuente
1. In relazione al disposto dell’art. 2 della legge 27 luglio
2000, n. 212, nei regolamenti comunali aventi natura tributaria,
negli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio
notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa
o regolamentare dovrà essere integrato dal contenuto, anche
sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione alla
quale si intende fare rinvio.
2. L’Amministrazione comunale adotta idonee iniziative per
garantire ai contribuenti:
a) la conoscenza, in tempo reale, delle disposizioni normative
e regolamentari, oltre che sull’organizzazione del servizio
tributi, sulle sue funzioni e procedimenti;
b) la messa a disposizione, in tempi utili, dei modelli di dichiarazione,
le istruzioni e, in generale, ogni altra forma di comunicazione,
assicurando che siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti
di conoscenze in materia tributaria;
c) il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e
più agevoli per l’ottemperanza alle obbligazioni
tributarie;
d) l’effettiva conoscenza degli atti, notificandoli nel
luogo di effettivo domicilio del contribuente, ovvero nel luogo
ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello
specifico procedimento.
2.Gli atti sono, in ogni caso, comunicati con modalità
idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da
soggetti diversi dal loro destinatario.
3. Non possono in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni
già in possesso dell’Amministrazione comunale.
4. Gli atti devono essere motivati, indicando i presupposti di
fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la pretesa
tributaria o l’irrogazione della sanzione. Se nella motivazione
si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato
all’atto che lo richiama.
5. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori
al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni
contenute in atti dell’Amministrazione comunale o dell’Amministrazione
finanziaria, ancorché successivamente modificate dal Comune
medesimo, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere
a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni
od errori dell’Amministrazione comunale.
6. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione
dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e
sull’ambito di applicazione della norma tributaria o quando
si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di
imposta.
7. La natura tributaria dell’atto non preclude il ricorso
agli organi di giustizia amministrativa quando ne ricorrano i
presupposti.
8. Ogni contribuente ha il diritto di richiedere chiarimenti circa
l’incertezza della norma; risposta scritta, vincolante per
l’Ente impositore , deve essere fornita entro 120 giorni;
la mancata risposta costituisce silenzio assenso e, di conseguenza,
non possono essere irrogate sanzioni di sorta.
Art. 48
Diritto di informazione
1. Tutti gli atti dell’Amministrazione, ad esclusione di
quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono
essere adeguatamente pubblicizzati.
2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in
apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell’atrio
del palazzo comunale e su indicazione del Sindaco in altri spazi
del territorio.
3. L’affissione viene curata dal Segretario comunale che
si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica
l’avvenuta pubblicazione.
4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati
all’interessato.
5. Le ordinanze del Sindaco, i conferimenti di contributi ad enti
ed associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.
6. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel
regolamento, deve essere disposta l’affissione negli spazi
pubblicitari ed ogni altro mezzo necessario a darne opportuna
divulgazione.
CAPO V°
DIFENSORE CIVICO
Art. 49
Nomina
1. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio comunale,
slavo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri
Comuni o con la provincia di Frosinone, a scrutinio palese ed
a maggioranza dei Consiglieri assegnati.
2. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente
articolo può far pervenire la propria candidatura all’Amministrazione
comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei
requisiti.
3. La destinazione del Difensore Civico deve avvenire tra persone
che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza,
probità e competenza giuridico amministrativa e siano in
possesso del diploma di Laurea in Scienze Politiche, Giurisprudenza,
Economia e Commercio od equipollenti.
4. Il Difensore Civico rimane in carica quanto il Consiglio che
lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all’insediamento
del successore.
5. Non può essere nominato Difensore Civico:
a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica
di consigliere comunale;
b) i parlamentari, i Consiglieri regionali, provinciali e comunali,
i membri dei consorzi tra Comuni e delle Comunità Montane,
i membri del Comitato Regionale di Controllo, i ministri di culto,
i membri di partiti politici;
c) i dipendenti del Comune, gli amministratori ed i dipendenti
di persone giuridiche, enti, istituti ed aziende che abbiano rapporti
contrattuali con l’Amministrazione comunale o che ricavano
da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all’Amministrazione
comunale;
e) chi sia coniuge od abbia rapporti di parentela od affinità
entro il quarto grado con amministratori del Comune, suoi dipendenti
od il Segretario comunale.
Art. 50
Decadenza
1. Il Difensore Civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga
una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti
privatamente cause inerenti all’Amministrazione comunale.
2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale.
3. Il Difensore Civico può essere revocato dal suo incarico
per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei 2/3
dei Consiglieri.
4. In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni,
prima che termini la scadenza naturale dell’incarico, sarà
il Consiglio comunale a provvedere.
Art. 51
Funzioni
1. Il Difensore Civico ha il compito di intervenire presso gli
organi ed uffici del Comune allo scopo di garantire l’osservanza
del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonché
il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.
2. Il Difensore Civico deve intervenire dietro richiesta degli
interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia
stata violata la legge, lo statuto, od il regolamento.
3. Il Difensore Civico deve provvedere affinché la violazione
per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli
e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa
tutelare i propri diritti ed interessi nelle forme di legge.
4. Il Difensore Civico deve inoltre vigilare affinché a
tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.
5. Il Difensore Civico deve garantire il proprio interessamento
a vantaggio di chiunque si rivolga a lui; egli deve essere disponibile
per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana.
6. Il Difensore Civico esercita il controllo sulle deliberazioni
comunali di cui all’art. 11, comma 3°, del D.Lgs. del
18 agosto 2000, n. 267.
Art. 52
Facoltà e prerogative
1. L’ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei
locali messi a disposizione dell’Amministrazione comunale,
unitamente ai servizi ed alle attrezzature necessarie allo svolgimento
del suo incarico.
2. Il Difensore Civico nell’esercizio del suo mandato può
consultare gli atti ed i documenti in possesso dell’Amministrazione
comunale e dei concessionari di pubblici servizi.
3. Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio
interessato e richiedergli documenti, notizie, chiarimenti senza
che possa essergli opposto il segreto di ufficio.
4. Il Difensore Civico riferisce entro trenta giorni l’esito
del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino
che gli ha richiesto l’intervento e segnala agli organi
comunali od alla Magistratura le disfunzioni, le illegittimità
od i ritardi riscontrati.
5. Il Difensore Civico può altresì invitare l’organo
competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni,
concordandone eventualmente il contenuto.
Art. 53
Relazione annuale
1. Il Difensore Civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo,
la relazione relativa all’attività svolta nell’anno
precedente, illustrando i casi seguititi, le disfunzioni, i ritardi
e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti
che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.
2. Il Difensore Civico nella relazione di cui al primo comma può
altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento
dell’attività amministrativa e l’efficienza
dei servizi pubblici, nonché a garantire l’imparzialità
delle decisioni.
3. La relazione deve essere affissa all’albo pretorio, trasmessa
a tutti i Consiglieri comunali e discussa entro trenta giorni
in Consiglio comunale.
4. Tutte le volte che ne ravvisa l’opportunità, Il
Difensore Civico può segnalare singoli o questioni al Sindaco
affinché siano discussi nel Consiglio comunale, che deve
essere convocato entro trenta giorni.
Art. 54
Indennità di funzione
1. Al Difensore Civico è corrisposta una indennità
di funzione il cui importo è determinato annualmente dal
Consiglio comunale.
CAPO VI°
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 55
Diritto di intervento nei procedimenti
1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo
coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà
di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla
legge o dal regolamento.
2. L’Amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome
del funzionario responsabile della procedura, di colui che è
delegato ad adottare le decisioni in merito ed il termine entro
cui le decisioni devono essere adottate.
Art. 56
Procedimenti ad istanza di parte
1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che
ha presentato l’istanza può chiedere di essere sentito
dal funzionario o dall’amministratore che deve pronunciarsi
in merito.
2. Il funzionario o l’amministratore devono sentire l’interessato
entro trenta giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito
dal regolamento.
3. Ad ogni istanza rivolta ad ottenere l’emanazione di un
atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna
risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque
non superiore a sessanta giorni.
4. Nel caso l’atto o provvedimento richiesto possa incidere
negativamente su diritti od interessi legittimi di altri soggetti
il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della
richiesta ricevuta.
5. Tali soggetti possono inviare all’Amministrazione istanze,
memorie, proposte o produrre documenti entro quindici giorni dal
ricevimento della comunicazione.
Art. 57
Procedimenti ad impulso di ufficio
1. Nel caso di procedimenti ad impulso d’ufficio il Funzionario
responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano
portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere
pregiudicati dall’adozione dell’atto amministrativo,
indicando il termine non minore di quindici giorni, salvo i casi
di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale
gli interessati possono presentare istanza, memorie, proposte
o produrre documenti.
2. I soggetti interessati possono altresì, nello stesso
termine chiedere, di essere sentiti personalmente dal Funzionario
responsabile o dall’amministratore che deve pronunciarsi
in merito.
3. Qualora per l’elevato numero degli interessati sia particolarmente
gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è
consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi dell’art.
38 dello statuto.
Art. 58
Determinazione del contenuto dell’atto
1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che
siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste,
il contenuto volitivo dell’atto può risultare da
un accordo tra il soggetto privato interessato e la Giunta Comunale.
2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato
atto nella premessa e che il contenuto dell’accordo medesimo
sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l’imparzialità
dell’Amministrazione.
TITOLO III°
ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA
Art. 59
Obiettivi dell’attività amministrativa
1. Il Comune informa la propria attività amministrativa
ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza,
di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità
delle procedure.
2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili
degli uffici e dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze
degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge,
dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.
3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini,
attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto,
nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la
Provincia.
Art. 60
Servizi pubblici comunali
1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che
abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l’esercizio
di attività rivolte a perseguire fini sociali ed a promuovere
lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti
dalla legge.
Art. 61
Forme di gestione dei servizi pubblici
1. Il Consiglio comunale può deliberare l’istituzione
e l’esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche
del servizio non sia opportuno costituire una istituzione od un’azienda;
b) in concessione a terzi, quando esistano ragioni tecniche, economiche
e di opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più
servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali
senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità
limitata a prevalente capitale pubblico, qualora di renda opportuna,
in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione
di altri soggetti pubblici e privati;
f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni
di Comuni, nonché in ogni altra forma consentita dalla
legge.
2. Il Comune può partecipare a società per azioni,
a prevalente capitale pubblico, per la gestione di servizi che
la legge non riserva in via esclusiva al Comune.
3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare,
anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai
suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti
di diritto Comune.
4. I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente statuto
riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono
estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni
e delle società di capitali a maggioranza pubblica.
Art. 62
Aziende speciali
1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione
di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e
di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.
2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri
di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità
ed hanno l’obbligo del pareggio finanziario ed economico
da conseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi
ivi compresi i trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere
esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione
di accordi tesi a garantire l’economicità e la migliore
qualità dei servizi.
Art. 63
Struttura delle aziende speciali
1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura,
il funzionamento, le attività ed i controlli.
2. Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di amministrazione,
il Presidente, il Direttore ed il Collegio di revisione.
3. Il Presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono
nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti
di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale
competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni
esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
4. Il Direttore è assunto per pubblico concorso, salvo
i casi previsti dal T.U. 2578/25 in presenza dei quali si può
procedere alla chiamata diretta.
5. Il Consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei
revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina
gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione
delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione
delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.
6. Il Consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali
e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo delle aziende
speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati
soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza
o difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità
dell’amministrazione approvate dal Consiglio comunale.
Art. 64
Istituzioni
1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi
di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di Amministrazione,
il Presidente ed il Direttore.
3. Gli organi dell’istituzione sono nominati dal Sindaco
che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata
inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi ed
alle finalità dell’amministrazione.
4. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità
dell’amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri
generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione
dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i
programmi ed il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita
la vigilanza sul loro operato.
5. Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell’istituzione
deliberando nell’ambito delle finalità e degli indirizzi
approvati dal Consiglio comunale e secondo le modalità
organizzative e funzionali previste nel regolamento.
6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione
dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell’istituzione.
Art. 65
Società per azioni o a responsabilità limitata
1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione
dell’Ente a società per azioni o a responsabilità
limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo
anche alla loro costituzione.
2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione
del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici,
dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
3. L’atto costitutivo, lo statuto o l’acquisto di
quote od azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale
e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività
dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica
competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti
gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
5. I Consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli
di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità
limitata.
6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all’Assemblea
dei soci in rappresentanza dell’Ente.
7. Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente l’andamento
della società per azioni ed a responsabilità limitata
ed a controllare che l’interesse della collettività
sia adeguatamente tutelato nell’ambito dell’attività
esercitata dalla società medesima.
Art. 66
Convenzioni
1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite
convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti
pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi
pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme
di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari
ed i reciproci obblighi e garanzie.
Art. 67
Consorzi
1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi
con altri enti locali per la gestione associata di uno o più
servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto
applicabili.
2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza
assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente
articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l’obbligo a carico del
consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali
che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all’art.
48, 2° comma del presente statuto.
4. Il Sindaco od un suo delegato fa parte dell’Assemblea
del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione
fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.
Art. 68
Accordi di programma
1. Il Sindaco per la definizione e l’attuazione di opere,
di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per
la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata
del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza
primaria o prevalente del Comune sull’opera o sugli interventi
o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo
di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per
determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed
ogni altro connesso adempimento.
2. L’accordo di programma , consistente nel consenso unanime
del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia,
dei Sindaci delle amministrazioni interessate, viene definito
in una apposita conferenza la quale provvede altresì alla
approvazione formale dell’accordo stesso ai sensi dell’art.
34, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
3. Qualora l’accordo sia adottato con decreto del Presidente
della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici,
l’adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata
dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
TITOLO IV°
UFFICI E PERSONALE
CAPO I°
UFFICI
Art. 69
Principi strutturali ed organizzativi
1. L’amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento
di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
a) una organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
b) l’analisi e l’individuazione della produttività
e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell’attività
svolta da ciascun elemento dell’apparato;
c) l’individuazione di responsabilità strettamente
collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella
divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità
delle strutture e del personale e della massima collaborazione
tra gli uffici.
Art. 70
Organizzazione degli uffici e del personale
1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica
del personale e, in conformità alle norme del presente
statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla
base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita
al Consiglio comunale, al Sindaco ed alla Giunta e funzione di
gestione amministrativa attribuita al Direttore generale, se nominato,
ed ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia,
trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità
di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione
delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria
azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza
ai bisogni e l’economicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per
il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.
Art. 71
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
1. Il Comune attraverso il regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi stabilisce le norme generali per l’organizzazione
ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni
e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa,
i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Direttore
generale, se nominato, e gli organi amministrativi.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi
di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo
e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena
autonomia obiettivi e finalità dell’azione amministrativa
in ciascuna area e di verificarne il conseguimento; al Direttore
generale, se nominato, ed ai funzionari responsabili spetta, ai
fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di
definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi
più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile
secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. L’organizzazione del Comune si articola in unità
operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità,
in strutture progressivamente più ampie, come disposto
dall’apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture
trasversali o di staff intersettoriali.
4. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali
approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione
sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali
gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge
e contrattuali in vigore.
Art. 72
Diritti e doveri dei dipendenti
1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organica e ordinati
secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina
generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del
personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali,
svolgono la propria attività al servizio e nell’interesse
dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza
e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi
uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi
ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì
direttamente responsabile verso il Direttore generale, se nominato,
il responsabile degli uffici e dei servizi e l’amministrazione
degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell’esercizio
delle proprie funzioni.
3. Il regolamento determina le condizioni e le modalità
con le quali il Comune promuove l’aggiornamento e l’elevazione
professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee
a preservarne la salute e l’integrità psicofisica
e garantisce pieno ed effettivo esercizio della libertà
e dei diritti sindacali.
4. L’approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché
la stipulazione, in rappresentanza dell’Ente, dei contratti
già approvati, compete al personale responsabile delle
singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive
impartite dal Sindaco, dal Direttore generale, se nominato, e
dagli organi collegiali.
5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì
al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa,
nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie
ed alla pronuncia delle ordinanze di natura non con tingibile
ed urgente.
6. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura
comunale.
CAPO II°
PERSONALE DIRETTIVO
Art. 73
Direttore generale
1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta comunale, può
nominare un Direttore generale, al di fuori della dotazione organica
e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti
dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi,
dopo aver stipulato apposita convenzione tra Comuni le cui popolazioni
assommate raggiungano i 15.000 abitanti.
2. In tal caso il Direttore generale dovrà provvedere alla
gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.
Art. 74
Compiti del Direttore generale
1. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli
obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’Ente secondo
le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.
2. Il Direttore generale sovrintende alle gestioni dell’Ente
perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i
responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell’esercizio
delle funzioni loro assegnate.
3. La durata dell’incarico non può eccedere quella
del mandato elettorale del Sindaco che può precedere alla
sua revoca previa delibera della Giunta comunale nel caso in cui
non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga
contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta,
nonché in ogni altro caso di grave opportunità.
4. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio
di Direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite
dal Sindaco al Segretario comunale, sentita la Giunta comunale.
Art. 75
Funzioni del Direttore generale
1. Il Direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo
di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle
norme della contabilità, sulla base degli indirizzi fornita
dal Sindaco e dalla Giunta comunale.
2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco,
programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi
funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;
c) verifica l’efficacia e l’efficienza dell’attività
degli uffici e del personale a essi preposto;
d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili
degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di
quanto prescrive il codice disciplinare, in armonia con le previsioni
dei contratti collettivi di lavoro;
e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario,
i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;
f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati
alla competenza del Sindaco e dei responsabili dei servizi;
g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del
personale;
h) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei servizi,
l’assetto organizzativo dell’Ente e la distribuzione
dell’organico effettivo, proponendo alla Giunta ed al Sindaco
eventuali provvedimenti in merito;
i) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli
atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui
essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata
dal servizio competente.
Art. 76
Responsabili degli uffici e dei servizi
1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati
nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi
ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore
generale, se nominato, ovvero dal Segretario comunale e secondo
le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.
3. Essi nell’ambito delle competenze loro assegnate provvedono
a gestire l’attività dell’Ente e ad attuare
gli indirizzi ed a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore
generale, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta comunale.
Art. 77
Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi
1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza
dell’Ente i contratti già deliberati, approvano i
ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto
e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria,
ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa in conformità
alle disposizioni contenute nel regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi.
2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni
o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:
a) presiedono le commissioni di gara e di concorso ed assumono
le responsabilità dei relativi procedimenti;
b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide ed ogni altro
atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
d) provvedono alle autenticazioni ed alle legalizzazioni;
e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi
e ne curano l’esecuzione;
f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni
amministrative e dispongono l’applicazione delle sanzioni
accessorie nell’ambito delle direttive impartite dal Sindaco;
g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o
di regolamento ad eccezione di quelle di cui all’art. 54
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale
a essi sottoposto ed adottano le sanzioni nei limiti e con le
procedure previste dalla legge e dal codice disciplinare;
i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della
Giunta e del Consiglio ed alle direttive impartite dal Sindaco
e dal Direttore generale, se nominato.
j) forniscono al Direttore generale, se nominato, nei termini
di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la
predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie,
i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive
impartite dal Direttore generale, se nominato, e dal Sindaco;
l) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio
presso il Comune;
m) rispondono, nei confronti del Direttore generale, se nominato,
del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.
3. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare
le funzioni che precedono al personale ad essi sottoposto, pur
rimanendo completamente responsabili dal regolare adempimento
dei compiti loro assegnati.
4. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici
e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e
dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive
per il loro corretto espletamento.
Art. 78
Incarichi a contratto
1. Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. del 18 agosto 2000,
n. 267, la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli
uffici, di posizioni dirigenziali o di alta specializzazione,
può avvenire mediante contratto a tempo determinato di
diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata,
di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per il
profilo da ricoprire.
Art. 79
Collaborazioni esterne
1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne,
ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro
autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi
di collaborazione a soggetti estranei all’Amministrazione
devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore
alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del
relativo trattamento economico.
Art. 80
Ufficio di supporto agli organi di direzione politica
1. La Giunta comunale può disporre la costituzione di un
ufficio posto alla diretta dipendenza del Sindaco, della Giunta
o degli Assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo
e di controllo loro attribuite dalla legge.
2. I collaboratori inseriti in detto ufficio, se dipendenti da
una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza
assegni. Con provvedimento motivato della Giunta, al detto personale,
il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi
può essere sostituito da un uni
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